• Primo Siena 3
  • (Primo Siena)

 

  • LO
  • STATO ORGANICO
    Secondo
  • Carlo Alberto Biggini 
  • di
  • PRIMO SIENA
Sommario.- 1º.Il contributo di pensiero ed azione di Carlo Alberto Biggini al processo costitutivo della RSI,proiettato verso il futuro post-bellico  – 2º Biggini protagonista originale di una palingenesi rigeneratrice, calata in un progetto innovatore radicato nella tradizione romano-italica. -3º. Lo Stato organico compiuto nella forma di una repubblica presidenziale legittimata da una democrazia olistica partecipativa: un legato politico-costituzionale da tramandare.
 

1.- Il contributo di pensiero e azione di Carlo Alberto Biggini al processo costituitivo della RSI, proiettato verso il futuro post-bellico.
 
Carlo Costamagna, eminente giurista e politologo fascista, aveva sostenuto in un saggio pubblicato nel 1929  sulla bottaiana “Critica fascista”, che il fascismo marciava verso una vita integralmente rappresentativa, pur se in termini diversi da quelli del passato, e lo faceva attraverso un processo dittatoriale considerato come “la necessità di un’opera costituente” il cui sbocco tendeva ad una “democrazia rappresentativa, ancorché non in senso parlamentare”; una demcrazia, quindi,   che avrebbe sostituito il vecchio concetto della rappresentanza politica con  uno nuovo, dove il dato dell’interesse particolare si sarebbe combinato con il dato dell’interesse generale, onde evitare cosí l’antitesi tra lo Stato e la rappresentanza nazionale che costituiva l’assurdo logico e pratico delle democrazie individualistiche 
[1].
 
 

Il sistema rappresentativo del fascismo, avrebbe assunto i lineamenti organici dello Stato etico corporativo, in un processo di rinnovamento costituzionale culminato nel 1939,  con la istituzione di una “Camera dei Fasci e delle Corporazioni” che sostituiva la vecchia Camera dei Deputati ereditata dalla democrazia individualistica liberale.
Ma il regime  dittatoriale, basato sul partito unico e la figura carismatica di Benito Mussolini, era entrato improvvisamente in crisi il 25 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo – attraverso una congiura di Palazzo -  aveva sfiduciato nel Duce del Fascismo il Capo del governo nazionale, determinando così  la fine del regime fascista e l’arresto del suo capo.
Quella congiura, pilotata dal vertice della monarchia sabauda con l’intenzione di far uscire l’Italia dallo stato di guerra  contro l’alleanza sovietico-angloamericana, in meno di due mesi sprofonderá l’Italia nella notte della storia, con la firma di  un armistizio senza condizioni (8 settembre  del 1943) che  provocherà il caos militare e civile, con   la fuga del monarca sabaudo e del suo governo a Brindisi sotto l’usbergo angloamericano, la rapida reazione militare germanica e la nascita successiva della Repubblica Sociale Italiana.
In quelle  tragiche circostanze emerge la figura eminente di Carlo Alberto Biggini: il ministro rimasto fedele al giuramento fascista nella drammatica notte del Gran Consiglio, l’italiano che risponde all’appello di Mussolini e  con lui  forma il governo di un nuovo Stato che si chiamerà Repubblica Sociale Italiana, assumendovi il portafoglio dell’Educazione Nazionale.
I suoi biografi risaltano che  Carlo Alberto Biggini si decise a quella scelta soprattutto per   fedeltà alla persona di Mussolini, ma in essa certamente pesò altresì la volontà dell’italiano di riscattare l’onore della Nazione  offeso dal modo  infame con il quale il governo sabaudo s’era arreso al nemico con l’intenzione di schierarsi accanto a lui, abbandonando slealmente l’alleanza con il Reich germanico.
 Durante i seicento giorni della Repubblica Sociale, il ministro Biggini con un atteggiamento politico e morale audace in tempi difficili, si sforza di abbassare il livello  della guerra civile  per attenuarne nella misura massima del possibile le conseguenze atroci  scatenate dalla faziosità dell’ antifascismo risorgente.
Assertore dell’unificazione nazionale, egli, assieme a Giovanni Gentile, Giorgio Pini, Carlo Borsani ed altri –  in alternativa all’intransigenza rivoluzionaria di Alessandro Pavolini, segretario del Partito fascista repubblicano – sostiene una generosa politica pacificatrice che consenta la riunione civile  degli italiani,  il risorgimento dello Stato e la ripresa delle armi per difendere l’onore e il territorio della nuova Repubblica Sociale.
Consapevole della gravità del momento, alla sua acuta sensibilità politica ed alla sua capacità d’introspezione storica, non sfugge che la vicenda della Repubblica Sociale ha un destino incerto, essendo percossa dalla guerra civile interna e dall’avanzata delle armate angloamericane che quotidianamente riducono lo spazio del suo territorio. Egli quindi pensa al “dopo” con il proposito di proiettare nel futuro post-bellico i fermenti innovativi politici e sociali  della Repubblica Sociale, scavalcando   le rovine morali e materiali  di una guerra sulla quale grava l’ombra cupa della sconfitta.
In questa sua preoccupazione va considerato la  decisione di sollevare il mondo accademico dal giuramento alla Rsi, con la generosa  speranza che essa possa fornire una base intellettuale all’Italia del dopoguerra. E nella stessa ottica si colloca - a mio avviso – la coraggiosa tutela del patrimonio artistico e industriale italiano dalla cupidigia tedesca quando interviene in due occasioni (l’8 marzo del 1944 e il 3 luglio successivo) per bloccare l’esportazione di opere d’arte in Germania con la scusa di sottarle al pericolo di cadere in mano del nemico che minaccia militarmente il territorio della Repubblica Sociale. Con lo stesso spirito va vista  la  sua difesa dell’italianità in materia scolastica nelle zone del Trentino e della Venezia Giulia, sottoposte all’amministrazione tedesca per supposte ragioni strategiche  di natura militare. 
Biggini, pur restando ben fermo nelle sue convinzioni fasciste, si era preoccupato di non esasperare il clima di odio civile esercitato dall’antifascismo radicale, dimostrando una personale tolleranza verso gli avversari politici, compresi noti esponenti della resistenza antifascista come Egidio Meneghetti  e Concetto Marchesi dell’Università di Padova, perorando la liberazione di un gruppo di professori dell’Università di Genova e la reintegrazione nell’insegnamento del fratello di Palmiro Togliatti colpevole solo di condividere il cognome con il capo dei comunisti italiani rifugiato nell’Unione Sovietica.
Nel 1945 – contro il parere negativo di Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista Repubblicano - promuoverà presso Mussolini la costituzione del Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista di Edmondo Cione, quale primo segnale concreto d’apertura verso il pluralismo politico nella RSI.
 Si tratta di atteggiamenti che trovano sempre il consenso dello stesso Mussolini;  il quale deposita nel suo ministro una speciale fiducia  e ne fa il custode del suo legato politico e morale  affidandogli il compito di redigere la carta magna della R.S.I.
La fase costituente del fascismo, nella  variante autoritaria del regime mussolinano,  teorizzata a suo tempo Carlo Costamagna,  raggiunge la pienezza agli inizi della RSI riagganciandosi alla radice democratico-populista di Mussolini: uomo del popolo per atteggiamenti mentali e per stile di vita, secondo il politologo Alessandro Campi
[2].
Incomincia allora un processo critico al regime fascista-monarchico del ventennio mussoliniano rivolto ad un rinnovamento profondo della struttura dello Stato repubblicano fascista e che con quarant’anni d’anticipo precorrerà analoga azione di trasparenza (glasnost) e riforma (perestroika) promossa dal comunista revisionista Mijail Gorbachov per sottarre l’Unione Sovietica dal regime totalitario comunista e avviarla gradualmente verso un sistema democratico all’interno di un regime socialista.
Carlo Alberto Biggini  fu uno dei protagonisti principali di quel processo e certamente il maggiore tra coloro che si proposero di costituzionalizzarlo.
A mio modesto avviso, il contributo d’azione e di pensiero dato dal ministro Carlo Alberto Biggini   al processo costituente annunciato nel Manifesto di Verona (14 dicembre 1943), costituisce il legato etico-politico dell’ultimo Mussolini da affidare alla posterità. Infatti l’articolato di Costituzione redatto da lui - su espresso incarico del Duce  e su formale decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica sociale – è stato   conservato fortunatamente dai familiari del Ministro. Sul testo di questo documento  - rivelato  dallo storico Giuseppe Garibaldi
[3]  - si possono vedere le annotazioni  di pugno di Mussolini, per cui esso si puó ben considerare il suo verace  testamento politico, lasciato non solo ai fascisti ma all’intero popolo italiano.
Il fervore intellettuale per fare della Rsi uno stato nuovo aveva segnato la ricomparsa di Mussolini sulla scena politica, dopo la  sua liberazione da parte di un reparto speciale germanico dalla prigionia badogliana del Gran Sasso (11 settembre 1943); e la base di questo fervore era condensato nel proposito di dare legittimità popolare al nuovo Stato con la convocazione  di una grande  assemblea Costituente che avrebbe dovuto ricevere forza di legge per mezzo di una votazione popolare, onde evitare il rischio di varare la Repubbica del fascismo per acclamazione,   - come lo stesso Mussolini commentò al giornalista Bruno Spampanato, in una estesa testimonianza
[4]- perchè (sono parole sue) la Costituente, inizialmente prevista nel dicembre del 1943,  non poteva ridursi a un rapporto com’era stato il congresso di Castelvecchio (Verona, 14 novembre 1943), ma essa  doveva attenersi ad un rigoroso criterio di serietà: “Ci arriveremo alle sue tavole – disse in quell’occasione Mussolini – ma attraverso una preparazione necessaria”. Condizione questa che, appunto, in quel dicembre del 1943 no era assicurata, per cui essa venne procastinata alla fine della guerra. La motivazione  di questa decisione il Duce della RSI la ribadisce nel discorso del Lirico a Milano il 16 dicembre del 1944, con queste parole: “Vi dico con la massima schiettezza che sarebbe stato superfluo   convocare la Costituente quando il territorio della Repubblica, dato lo sviluppo delle operazioni militari, non poteva considerarsi definitivo. Mi sembrava prematuro creare un vero e proprio stato di diritto nella pienezza di tutti i suoi istituti, quando non avevamo ancora le Forze Armate che lo sostenessero.Uno Stato che non dispone di Forze Armate, è tutto fuorchè uno Stato[5].
 
 
 
2.- Biggini protagonista originale di una palingenesi rigeneratrice, calata in un progetto innovatore radicato nella tradizione romano-italica.
 
La parola Costituente costituisce l’asse portante del progetto Biggini; il quale disegna una repubblica presidenziale dove la partecipazione democratica è un metodo e non un obiettivo, essendo quest’ultimo individuato in uno Stato Organico a struttura monocamerale, con una Camera dei Rappresentanti del Lavoro eletta a suffragio universale popolare, e dove l’armonia sociale garantisca  la pienezza del corporativismo quale umanesimo del lavoro.
Biggini stesso confessa, nel commento che accompagna il suo progetto, che egli cerca di trasfondere nella sua Carta Costituzionale  la sostanza della dottrina fascista  senza  usarne  frequentemente l’espressione, precisando che ciò vale anche per il principio corporativo di cui vengono superate le forme pur mantenendone viva l’essenza vitale nel nuovo ordinamento.
Già il regime fascista-monarchico del ventennio, come si sa, era stato definito  - ma impropriamente, a mio avviso - uno “Stato Organico”. Dico “impropriamente” perchè in quel periodo  il processo di costruzione dello Stato Organico,  fu avviato  solamente nel 1939 con la sostituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni alla precedente Camera dei Deputati, rimasuglio formale della democrazia prefascista.
Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, designata dall’alto e non eletta, collocata in un sistema dittatoriale monopartitico che aveva alterato, in certo qual modo, il vetusto Statuto Albertino, mancava però la legittimazione popolare di una democrazia organica, la cui carenza impediva il raggiungimento di uno Stato Organico compiuto.
Biggini, raccoglie gli esiti della severa revisione del ventennio fascista monarchico, li riassume  in un processo di palingenesi rigeneratrice sospinta dal vento impetuoso  dell’innovazione e li cala in un progetto costituzionale dove la democrazia organica è il metodo strutturale, il cui esito è la compiutezza di uno Stato Organico permeato dallo spirito mazziniano della Repubblica Romana del 1849. Tant’è che inviando il progetto a Mussolini, Carlo Alberto Biggini lo accompagna con un esemplare di quella costituzione alla quale Giuseppe Mazzini aveva messo direttamente mano.
Gaetano Rasi, commentando il fatto in un convegno promosso al riguardo dall’Università di Genova nel 1996, sosterrà che il senso del dovere, presente in modo incisivo nel progetto costituzionale bigginiano, deriva direttamente da Mazzini, riannodato però alla radice cattolica di “amore per il prossimo”.
Ma lo spirito mazziniano che percorre il progetto di Biggini  richiama altresì quello di Giovanni Gentile, posto che - come sostenne a suo tempo Armando Carlini - Giuseppe Mazzini  fu “la figura in realtà di gran lunga predominante nel pensiero politico gentiliano [...] studiato e veduto da lui in una profondità ignota agli interpreti abituali”
[6].
Carlo Alberto Biggini articola il progetto costituzionale in 142 articoli, ripartiti in quattro capitoli: La Nazione e Lo stato – La struttura dello Stato – Diritti e doveri del cittadino – Struttura dell’Economia nazionale.
L’articolo primo recita: “La Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte”.
L’incipit del progetto di Biggini riecheggia immediatamente la dichiarazione prima della Carta del Lavoro emanata nel 1927, ma richiama altresì  –  sia pure in modo indiretto - il termine romano civitas ampliato però ad una comunità di destino per cui una massa errante e divisa di cittadini, si costituisce in una realtà  sociale concorde, prospera, forte, politicamente omogenea, riassunta nel  De coniuratione Catilinae con questa frase nel latino scarno e severo di Sallustio: “Ita brevi multitudo diversa atque vaga, concordia civitas facta erat”.
Il significato trascendente della Respublica romana era custodito tanto dal culto privato dei Lares familiari  come nel culto pubblico del dio Giano e della dea Roma.
Carlo Alberto Biggini assume tale trascendenza attribuendo alla Nazione la realizzazione dei caratteri etici, civili,  religiosi e culturali della stirpe italiana.
Rifacendosi quasi per intero alla dichiarazione iniziale della bottaiana Carta del Lavoro, elaborata da Giuseppe Bottai ed  ispirata dalla dottrina giuridica di Alfredo Rocco e Carlo Costamagna, egli si distacca nettamente dalla concezione giacobina della Nazione scaturita dalla rivoluzione francese; la quale, nutrita d’individualismo, attua come fenomeno dissolutivo della società medievale, interrompendo un processo senza però crearne uno nuovo. Infatti l’individualismo illuminista della Nazione giacobina rompe i legami con il passato, collocandosi in una mera attualità senza alcuna proiezione nel futuro.
Biggini, invece, riprendendo il concetto di Nazione dalla Carta del Lavoro, riporta il concetto  moderno di Nazione italiana  nel solco della tradizione romana quale realizzazione della stirpe italica che si proietta nel tempo.
E`evidente, quì,  come il pensiero di Biggini  sia completamente affrancato da influenze della cultura illuminista  (presente invece nei postulati della RSI, secondo lo storico Renzo De Felice) e segua invece la lezione di Giovanni Gentile; il quale aveva sostenuto che il Fascismo costituiva il compimento del Risorgimento italiano richiamandosi ad una linea di pensiero autonoma dalla cultura  francese, riallacciandosi  – attraverso Vico, Gioberti, Rosmini – ad una tradizione, quella cattolica, che l’illuminismo invece aveva corroso. E per convincersene basta leggere le riflessioni che sul quel movimento di riscatto nazionale  il Ministro dell’Educazione nazionale confida al suo diario
[7].
 
Il secondo articolo del progetto Biggini riguarda il nuovo Stato, definito tacitianamente: “Lo Stato Italiano è una Repubblica Sociale. Esso costituisce l’organizzazione giuridica integrale della Nazione”.
Qui Biggini sbalza in parole puntuali un concetto che unifica sia la tesi naturalistica  dei nazionalisti, i quali  sostenevano che è la  Nazione a  generare lo Stato, sia la dottrina fascista che, gentilianamente, afferma che la Nazione è creata dallo Stato.
 Dal concetto bigginiano, infatti,  si puó dedurre  che la potenzialità della Nazione è posta in atto quando lo Stato, realizzandone l’integrale organizzazione giuridica, le assicura una effettiva, concreta esistenza.
Il capitolo secondo del progetto si occupa della struttura dello Stato, la cui sovranità “promana da tutta la Nazione” (articolo 10), precisando nel successivo articolo 11: “Sono organi della Nazione, Il Popolo e il Duce della Repubblica”.
Mi sembra assai significativo che Biggini, con un gesto di coraggiosa innovazione sul passato,  metta il Popolo davanti al Duce della Repubblica; e  fissi, quindi,  la sovranità della Repubblica Sociale sulla Nazione anzichè sul Popolo come avviene nelle costituzioni che si ispirano alla cultura della democrazia illuminista. Risulta evidente che per Biggini la Nazione non si riduce a un patrimonio storico, culturale, linguistico da custodire. Essa si costituisce come una comunità politica che assume in sè il popolo quale elemento essenziale che non si richiama solo ai valori e alle esperienze del passato perchè esso, come comunità nazionale, è  altresì un comunità di destino  che si proietta nel futuro  facendo leva sulle proprie energie spirituali, intellettuali e materiali.
È lo stesso Biggini a spiegare l’arditezza del postulato (in una delle note esplicative del suo progetto), affermando che  “designare il Popolo come organo della Nazione sembra un concetto fondamentale per la dottrina costituzionale del fascismo”.  Secondo lui, infatti, il popolo, assieme al territorio su cui vive, costituisce l’elemento essenziale della Nazione ed ha la libertà di scegliere i mezzi per realizzare a sua volta la libertà nazionale, alla quale peró non puó rinunciare.
Nell’articolo 12, trattando del principio di rappresentanza popolare, si afferma infatti: “Il popolo partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini della Nazione, col suo lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l’Assemblea costituente e la Camera dei rappresentanti del Lavoro”.
Ritengo questo articolo, veramente rivoluzionario, l’architrave di tutto il progetto bigginiano.
Per Biggini il “popolo” non è una qualunque riunione di persone congregate in un modo qualsiasi, ma una entità di cittadini associati, per consenso, dal diritto di partecipazione all’utilità comune;  dove  l’utilità va intesa  non in senso meramente economico, bensì nel più alto significato  socio-culturale inteso a promuovere il bene comune,  come insegnava, appunto,  Cicerone nel libro 1º del  suo trattato sulla Res Publica:  “Est igitur res publica res populi, populus autem non omnis coetus quoquo modo congregatus,  sed coetus multitudinis iuris consensu et communione  utilitatis sociatus”.
Biggini coincide sostanzialmente con Cicerone quando questi considera come  causa prima dell’atto di riunirsi in popolo, un impulso naturale di aggregazione, perchè la stirpe umana non è composta di individui isolati o solitari, per cui in Roma per popolo non s’intendeva una qualsiasi riunione di persone, bensì un’assemblea di cittadini associati consensualmente per l’utilità (intesa come “bene comune”) della Respublica.
Definendo il popolo come entitá organica concreta, secondo la tradizione romana,  Carlo Alberto Biggini stabilisce una differenza essenziale tra la sua Costituzione e  tutte le altre; le quali si limitano a designare il popolo nella sua astrattezza perchè, limitando la partecipazione alla vita dello Stato al rito delle elezioni,  relegano di fatto  il popolo ad un ruolo passivo tra una tornata elettorale e l’altra, mantenendolo attivo  solo il giorno delle elezioni.
Nella costituzione disegnata da Biggini, invece il popolo partecipa non ad una democrazia cartacea, ma ad una verace democrazia organica mediante l’articolazione dei corpi sociali costituiti nel suo seno; corpi sociali che esprimono  valori morali e culturali, competenze e capacità specifiche attraverso una peculiare attività politica, sociale ed economica che culminerà quindi nell’Assemblea Costituente e nella Camera dei Rappresentanti del Lavoro.
Questo articolo 12, oltre alle categorie  di cui si compone il popolo concreto, fa esplicito riferimento  “agli organismi che si formano nel suo seno”; affermazione che secondo Franco Franchi (con il quale concordo), costituisce una apertura al pluralismo politico e sociale reclamato da piú parti durante i 600 giorni della RSI; e segna la volontà d’uscire dal tunnel della dittatura in cui s’era rinchiuso l’anteriore regime fascista-monarchico.
Il concetto di Stato Organico - da attivare per mezzo di una democrazia non solo rappresentativa, ma partecipativa -  viene ribadito nel successivo articolo 13 che recita: “Nell’esplicazione della sue funzioni lo Stato, secondo i principi del decentramento, si avvale, oltre che dei propri organi diretti, di tutte le forze della Nazione organizzandole giuridicamente in enti ausiliari terrritoriali e istituzionali, ai quali concede una sfera d’autonomia ai fini dello svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e più utili per la Nazione”.
Emerge anche qui, un elemento coraggiosamente innovatore rispetto al precedente accentramento statale d’origine napoleonico, mantenuto e talora accentuato durante l’anteriore regime  fascista: si delinea il decentramento di enti ausiliari e territoriali per i quali si prevede persino un potere sostanzialmente legislativo.
 
 
 
3.- La compiutezza dello Stato Organico,  nella forma di una repubblica presidenziale legittimata da una democrazia olistica partecipativa: un legato politico-costituzionale da tramandare.
 
Tra gli organi della Nazione, Biggini prevede oltre al Popolo, di cui già s’è detto, altresì il Duce della Repubblica, come una “figura-istituto”  con un  evidente riferimento indiretto, ma trasparente alla persona di Benito Mussolini; il quale come Capo di Stato e di Governo deve essere  eletto dall’Assemblea Costituente per un mandato  di cinque anni,  con la possibilità d’essere riconfermato (periodo corretto da Mussolini in “sette anni”, con l’aggiunta autografa “per una sola volta”).
Franco Franchi, nel suo autorevole libro sulle costituzioni della RSI, considera questo riferimento al “Duce della Repubblica” quale organo della Nazione, un indubbio limite del progetto Biggini, osservando che una costituzione non “puó essere scritta su misura, per grande che ne sia il destinatario, specie quando in essa si racchiudano idee destinate a durare per generazioni, e quando gli eventi storici preannuncino grandi mutamenti”.
Tuttavia questo limite costituisce altresì una innovazione rivoluzionaria rispetto al passato. Infatti, pur ritagliando il ruolo del “Duce della Repubblica” sulla figura umana di Mussolini, Biggini trasforma il dittatore in una figura istituzionale eletta da un organismo rappresentativo-partecipativo (l’Assemblea costituente). E ció significa – a mio modesto avviso – che Biggini prospetta nel suo progetto un “dopo-Mussolini” che scavalca i limiti dell’esistenza umana del personaggio considerato fino ad allora dai fascisti l’unica guida carismatica assoluta del Movimento.
La devozione al suo Duce, induce il Ministro Biggini ad un paradosso etimologico curioso e alquanto contraddittorio: attribuire alla figura del “Capo dello Stato” eletto dall’Assemblea Costituente una denominazione (Duce) attribuita a Mussolini fin dagli anni della sua milizia socialista, perchè considerato il  capo carismatico di un movimento politico. Contraddizione, questa, rimarcata dallo stesso Mussolini; il quale osserva bonariamente al suo devoto Ministro, essere un atto improprio attribuire tale denominazione a coloro che gli sarebbero succeduti posteriormente come capi di Stato, come previsto dall’art. 16 che afferma: “In caso di morte del Duce, la Costituente deve essere convocata per la nomina del successore entro un mese dalla morte”.
Daltronde, mi azzardo a pensare che - denominando il Capo dello Stato quale “Duce della Repubblica” -  il pensiero di Carlo Alberto Biggini andasse alla lezione storica della Serenissima Repubblica di Venezia, dove l’autorità suprema era appunto denominata “Doge”, versione veneta del vocabolo latino Dux (Duce, in italiano) eletto dal Maggior Consiglio con un mandato vitalizio, ridotto invece nel progetto di Biggini ad un periodo ben delimitato (sette anni) rinnovabile per una sola volta, come aveva voluto lo stesso Mussolini. Il quale, in questo modo, sceglieva l’uscita dal tunnel della dittatura, segnando una svolta irreversibile sia nella sua storia personale, come nello sviluppo costituzionale della nuova Italia repubblicana.
Con questo suo intervento, Benito Mussolini aveva esplicitamente evitato il rischio di consolidare il “Duce” della RSI in un presidente perpetuo, considerato che – secondo Biggini – la nomina del Capo della Repubblica non era revocabile dall’Assemblea Costituente; e ciò allo scopo di assicurare “il necessario carattere di stabilità del Capo dello Stato da un lato” e dall’all’altro “evitare una responsabilità politica del Duce verso la Costituente” collocandolo in tal modo al di sopra delle parti politiche e sociali.
Delineando struttura e compiti dell’Assemblea Costituente, il progetto bigginiamo ne fa non un organo temporaneo e transitorio, delegato a sancire democraticamente il passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano, ma lo designa come un istituto permanente del sistema rappresentativo-partecipativo della nuova repubblica, composto da un numero di componenti pari ad un “costituente” per ogni 50 mila cittadini.
Un terzo dei componenti della  Costituente è costituito da membri di diritto, designati in ragione degli incarichi pubblici ricoperti (ministri e funzionari dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, della magistratura, dell’ordine scolastico, di enti territoriali e istituzionali, di organi politici e culturali ai quali lo Stato abbia riconosciuto o assegnato compiti di alto interesse nazionale). Gli altri due terzi dell’assemblea saranno eletti a suffragio universale.
Alla Costituente sono riservati le seguenti funzioni: 1º) Eleggere il Duce della Repubblica – 2º) Deliberare sulla riforma della Costituzione o su deroghe eccezionali alle norme costituzionali – 3º) Deliberare sugli argomenti di pubblico interesse nazionale che il Duce le sottopone o sui quali la decisione della Costituente stessa sia sollecitata da almeno due terzi dei componenti della Camera dei Rappresentanti del Lavoro.
Questa norma limita, in una certa misura,  gli ampi poteri del Capo dello Stato; il quale non può  prendere da solo le supreme decisioni quando una forte maggioranza (i due terzi) della Camera dei Rappresentanti del Lavoro decide di togliergli il potere di deliberare su delicate questioni nazionali per affidarle al potere deliberante della Costituente.
La Costituente disegnata da Biggini si presenta quindi come un istituto atipico,  una via di mezzo tra una Camera Alta (o Senato) e una Corte costituzionale che combina una quota di suoi componenti designati (un terzo) con due quote di membri eletti, tutti però espressione di competenze ed esperienze specifiche. Essa, assieme alla Camera dei Rappresentanti del Lavoro (istituzione completamente elettiva) esprime la natura organica della RSI, secondo l’antica formula romana – “Senatus Populusque Romanus”, cioé “Il Senato e il Popolo di Roma” - che costituiva l’essenza genetica della Respublica.
La Camera dei Rappresentanti del Lavoro (articoli dal 17 al 34), condivide il potere di proposizione legislativa collaborando con il Duce e con il  Governo della Repubblica per la formazione delle leggi, funzione per la quale viene periodicamente convocata dal Capo del Governo.
Affidando funzione e responsabilità non solo rappresentattiva, ma partecipativa al cittadino-produttore rappresentato nella Camera  dei Rappresentanti del Lavoro,  Biggini eleva a dignità costituzionale la civiltà del lavoro intesa quale vita in azione, le cui radici affondano, anche per questo aspetto, nella tradizione romana; dove la stirpe (espressione ancestrale del popolo) e la terra (fonte della vita laboriosa) si vincolano reciprocamente in una unione sacra, la cui figura esemplare è Lucio Quinzio Cincinnato (519 a.C.): il patrizio della romanità rurale che rinunciò  per ben due volte ai fasti del potere assunto mediante dittatura in momenti di grave crisi, per ritornare poi tranquillamente alle attività di operoso agricoltore.
Anche quì, nel progetto di Biggini aleggia la fusione perfetta del combattente e del lavoratore, del politico e dell’uomo d’arme.
Il lavoro (articoli 114 e 116), sotto tutte le sue forme organizzative, intellettuali, tecniche e manuali è concepito come un dovere nazionale garantito dallo Stato e sancito come diritto ad ogni cittadino, sia mediante l’organizzazione e l’incremento della produzione, sia mediante il controllo e la disciplina della domanda e dell’offerta. Con un’alta affermazione di contenuto sociale, si proclama infine: “Soltanto il cittadino che adempie al dovere del lavoro, ha la pienezza della capacità giuridica, politica e civile”. A tale dovere corrisponde pari titolo d’onore e dignità che lo Stato garantisce al lavoro, assicurando la pienezza giuridica a tutti i  lavoratori- produttori.
Nella costituzione di Biggini viene giuridicamente stabilita la partecipazione di tutti i lavoratori (imprenditori, tecnici, operai) alla gestione delle imprese pubbliche e private, nonchè all’equa ripartizione degli utili. Viene garantita la proprietà privata, estendendola all’abitazione secondo il principio che la casa non è solo un diritto alla proprietà ma un diritto di proprietà.
La  costituzione bigginiana assicura solennemente eguali diritti a tutti i cittadini dinnanzi alla legge; ed innovando coraggiosamente anche quì, rispetto al periodo della precedente dittatura mussoliniana, assicura la libertà personale stabilendo che “nessuno, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, può essere trattenuto oltre tre giorni senza un ordine dell’autorità giudiziaria” (articolo 94). Viene quindi sancita l’inviolabilità del domicilio vietando visite o perquisizioni domiciliarie senza un ordine  dell’autorità giudiziaria.
Ai cittadini, inoltre, è assicurata “la facoltà di controllo diretto, o attraverso i suoi rappresentanti”, assieme al di diritto di critica responsabile “sugli atti politici e su quelli della pubblica amministrazione, nonchè sulle persone che li compiono o vi sono preposte (articolo 96). Si tratta di una disposizione che mantiene una impressionante attualità rispetto agli abusi di potere e all’impressionante corruzione che ha corroso in Italia il sistema politico ed amministrativo vigente.
Impressionante risulta poi, sia  rispetto al regime dittatoriale mussoliniano sia al periodo bellico in cui Biggini scrive la Costituzione che stiamo esaminando, l’articolo 97 che stabilisce la libertà di stampa, associazione e culto “quale attributo della personalità umana e come strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo della Nazione”. Unico limite a tale libertà, possono essere le preminenti esigenze dello Stato e la libertà degli altri individui.
Emerge quì un umanesimo bigginiano, ribadito dall’articolo 98,  che restaura la libertà politica riaffermando la natura di Stato di diritto quale condizione vitale della Repubblica Sociale; esso recita espressamente: “L’organizzazione politica è libera. I partiti possono esplicare la  libertà di propaganda delle loro idee e dei loro programmi, purchè non in contrasto con i fini supremi della Repubblica”.
Si tratta certamente di un cambio radicale, rivoluzionario nei riguardi del regime monopartitico del precedente ventennio fascista. La costituzione di Biggini attribuisce, in questo contesto nuovo, al Partito fascista repubblicano - considerato  organo ausiliare dello Stato - il compito dell’educazione politica del popolo “secondo i principi della dottrina di cui esso è assertore e depositario”.
Certo, la funzione attribuita  in tali termini al Partito fascista repubblicano, la cui appartenenza “non comportava alcun privilegio o diritto speciale” - come precisa apertamente Biggini stesso - risente del clima storico e politico  eccezionale proprio del tempo in cui questo documento costituzionale è stato scritto. Esso risulta oggi anacronistico, fuori del tempo storico, sia attuale che futuro, assieme all’articolo che vieta la cittadinanza italiana e impedisce il matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica”; articolo messo in relazione con la “speciale disciplina di cittadini italiani con sudditi di altre razze e con stranieri” che si estende quindi al divieto,  per le razze di colore,  d’esercitare il  diritto-dovere di  servire in armi l’Italia, eliminando per essi altri diritti civili “entro i limiti segnati dalla legge”.
Questa ricaduta in un atteggiamento razzistico, che aveva contaminato le intenzioni rinnovatrici del fascismo repubblicano – assente invece nelle proposte costituzionali presentate dal giornalista Spampanato e dall’ex-senatore Vittorio Rolandi-Ricci – stupisce in un uomo generoso e mite qual era Carlo Alberto Biggini; il quale in diverse occasioni aveva manifestato il suo personale disagio per le disposizioni persecutorie nei confronti degli ebrei in Italia; per cui non si può evitare di chiedersene il motivo. Fra le ipotesi piú probabili si possono avanzare queste: che egli si sia sentito fortemente condizionato dalla presenza armata di un alleato germanico fattosi sospettoso in materia razziale nei riguardi degli italiani o che si sia preoccupato delle reazioni di una minoranza di gerarchi fascisti estremisti. Ipotesi, queste,  che stendono un  velo d’ombra su un documento costituzionale coraggiosamente innovatore in quasi tutta la sua stesura.
L’originalità della costituzione elaborata da Cerlo Alberto Biggini risalta altresì nella sua autentica italianità, sia di stile e che di contenuto, essendosi ispirata essenzialmente nella cultura genuinamente autoctona della migliore tradizione italiana.
Una cultura dove sento riecheggiare i postulati fondamentali della lezione magistrale  di Vico: famiglia, giustizia religione; cioè elementi non pattuibili, scaturiti non da un conttatto sociale, ma bensì dal “diritto naturale eterno che trascorre nel tempo”.
Biggini,infatti,  dedica un titolo intero  della sua costituzione (il sesto), alla “difesa della stirpe”, il cui centro è costituito dalla famiglia definita “nucleo essenziale della struttura sociale dello Stato, consolidato dai valori morali e religiosi che cementano il nucleo familiare  culminando quindi  nel matrimonio considerato non solo fonte di diritti, ma altresì “quale dovere nazionale” volto alla “procreazione di prole sana e numerosa”(art.73).
Alla religione sono dedicati ben quattro articoli (6,7,8,9) del titolo primo, dove  - pur  ammettendo altri culti, purchè “non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine publico e al buon costume” – si  afferma esplicitamente che: “La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione della Repubblica Sociale Italiana”.
Infine, alla giustizia viene dedicato un capitolo intero: il titolo quinto.
Sempre da Vico, a mio avviso, Biggini mutua che i veri soggetti del sapere e dell’operare umano (e quindi della storia) non sono tanto gli individui quanto il popolo organizzato in un ruolo partecipativo.
Consapebvole della  crisi istituzionale e civile che aveva colpito la democrazia formale prefascista, Biggini supera la confusione tra i concetti di sovranità politica e sovranità sociale (confusione implicita nella cultura dell’illuminismo), considerando elemento centrale della sua costituzione non piú la figura astratta del cittadino elettore, ma quella concreta del lavoratore-produttore,  con un duplice riferimento sociale: essere elemento integrante dello Stato nella giurisdizione di un ambito territoriale definito; ed essere nel contempo partecipe di un insieme di entità subordinate intermedie tra cittadini e Stato, armonizzando quindi l’unità necessaria in ambito politico con la varietà regnante nelle strutture sociali.
 Carlo Alberto Biggini  restituisce così alla democrazia il senso classico originario, già posseduto nel contesto della civiltà greco-romana; per cui la democrazia non sia più il feticcio utopico sequestrato dalla tirannia partitocratica, corrosa da individualismi ed egualitarismi astratti,  ma ritorni ad essere complemento metodologico dell’effettiva libertà del cittadino lavoratore-produttore (il “polites eleutheros”) protagonista di una democrazia olistica dove i valori di libertà, appartenenza e partecipazione sono i fondamenti di una comunitá organica riassunta e potenziata in uno Stato organico.
 Un commento più completo dell’articolato della costituzione eleborata da Carlo Alberto Biggini mi obbligherebbe ad una elaborazione assai più estesa, per la quale rimando sia al libro di Franco Franchi, qui più volte citato, sia ad un mio libro dedicato al percorso dell’ultimo Mussolini
[8].
La Carta costituzionale lasciataci da Carlo Alberto Biggini, al di là delle imperfezioni che rientrano in ogni progetto umano, ci indica la terza via tra un modello parlamentare liberale ed uno statalista-collettivista: uno Stato Organico, nella forma di una repubblica presidenziale legittimata da una democrazia partecipativa. Un modello veramente innovatore, fondato sulle libertà concrete e  in grado di coinvolgere il popolo, organizzato  organicanicamente, dove si esalta la libertà del cittadino, la giustizia e l’equità per  le categorie socioeconomiche, la sovranità della Nazione e l’autorità dello Stato.
Un modello che ci offre indicazioni tuttora valide per superare la crisi del parlamentarismo partitocratico che  sbriciola lo Stato, annulla gli effetti del suffragio popolare, vanifica la sovranitá nazionale.
Un modello, insomma,  sul quale i politici ed i costituzionalisti dovrebbero seriamente riflettere  ancora oggi, senza settarismi  culturali o pregiudizi ideologici.
 
Primo Siena,   
Santiago del Cile, Novembre 2015.
 
BIBLIOGRAFIA:
ERMANNO AMICUCCI, I 600 giorni di Mussolini. Dal Gran Sasso a Dongo. Il Faro, Roma 1948.
CARLO ALBERTO  BIGGINI, Il fondamento dei limiti all’attività dello Stato. Il Solco Ed., Città di Castello 1929.
ID., Verità e menzogna sul Fascismo. Ed. Federazione del P.F.R., Padova 1945.
ID., Agli Educatori Italiani. Perinotti Casoni Ed., Milano 1945.
ALESSANDRO CAMPI, Il nero e il grigio. Fascismo, destra e dintorni. Ideazione Ed., Roma 2004.
ARMANDO CARLINI, Studi gentiliani in AA.VV. Giovanni Gentile, la vita e il pensiero. Vol.IIIº, Sansoni Ed., Firenze 1958.
FRANCO FRANCHI, Le costituzioni della Repubblica Sociale Italiana. Sugarco Ed., Milano 1987.
ID., Caro nemico. La costituzione scomoda di Duccio Galimberti, eroe nazionale della Resistenza. Settimo Sigillo Ed., Roma 1990.
ID., La riforma fascista del Parlamento. Solfanellli Ed., Chieti 1994.
LUCIANO GARIBALDI, Mussolini e il Professore. Mursia Ed., Milano 1983.
RICCARDO LAZZERI, La scuola pubblica nella RSI. Terziaria Ed., Milano 2002.
GENNARO MALGERI, Carlo CostamagnaDalla caduta dell’ideale moderno alla nuova scienza dello Stato. Ed. Sette Colori, Vibo Valenzia 1981.
ROBERTO MELCHIONDA, Scritti per vocazione. Ed. Ar., Padova 2009.
PRIMO SIENA, La perestroika dell’ultimo Mussolini. Dalla dittatura cesariana alla democrazia organica. Solfanelli Ed., Chieti 2012.
ID., Giovanni Gentile, un Italiano nelle intemperie. Solfanelli Ed., Chieti 2014.
BRUNO SPAMPANATO, L’ultimo Mussolini (Contromemoriale).Vol. IIº, Ed. Rivista Romana, Roma  1964.
GIAMPIERO TODINI, In memoria di Carlo Alberto Biggini. Ed. LTU., Sassari 2008.

 

 

Note:

[1] G. Malgieri, Carlo Costamagna. Dalla caduta dell’ideale moderno alla nuova scienza dello Stato.
Ed. Sette  Colori, Vibo Valenzia 1981, p. 77-83.
[2] Cfr. A. CAMPI, Il nero e il grigio. Fascismo, destra e dintorni. Ed.Ideazione, Roma 2004, p.94.
[3] Cfr. G. GARIBALDI, Mussolini e il Professore. Mursia. Ed., Milano 1983.
[4] Cfr. B. SPAMPANATO, L’ultimo Mussolini (Contromemoriale) Ed. Rivista Romana. 1964, vol. II, p.92-93.
[5] Cfr. ERMANNO AMICUCCI, I 600 giorni di Mussolini. Ed. Faro, Roma 1948.
[6] A. CARLINI, in  Studi gentilani (vol  IIIº G.G., La vita e il pensiero), Sansoni , Firenze 1958, p.20 e p. 109. Citato da Roberto Melchionda  (Cfr. , Scritti d’occasione.Ar  Ed., Padova 2009.
[7] Mi riferisco alle pagine dal 109 al 111 con la data dell’8 giugno 1944, dove si legge. “Risorgimento è, insomma rivalutazione del carattere, della forza d’animo, dello spirito di sacrificio, dell’elevatezza di costume, del generoso sentire, del disinteressato ed ardente combattere; è affermazione dell’unità intima e della continuità storica del popolo italiano; è riscoperta della storia intesa spiritualmente e moralisticamente e spesso pedagogicamente [..]”.
 Biggini riassume infine lo spirito italiano del Risorgimento così: “La mazziniana missione della terza Roma, il giobertiano primato d’Italia, il cavourriano destino d’Italia”. Del resto l’influenza del pensiero di Giovanni Gentile su Biggini proveniva dai suoi primi anni di attività accademica, come rileva Danilo Veneruso (Cfr. Dizionario biografico degli Italiani, vol.10, 1968).  Il quale la vede evidente  nella concezione civile della lotta politica e nella predilezione per alcuni tema cari alla tematica gentilana (“il giobertismo e la sua crisi, la meditazione sulla natura dello Stato”).
[8] Cfr. PRIMO SIENA, La Perestroika dell’ultimo Mussolini. Dalla dittatura cesariana alla democrazia organica. Solfanelli Ed.,  Chieti 2012.